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Tubature del gas all'interno del fabbricato: quali ripercussioni sull'uso delle pareti?

All'interno di un fabbricato, su iniziativa di un singolo condomino, le parti comuni potrebbero essere utilizzate per l'installazione di un impianto al servizio di una singola abitazione. Ebbene, in tale circostanza, come in altre analoghe, il proprietario deve assicurarsi che non sia alterata la destinazione del muro perimetrale, ex art. 1102 cod. civ. Inoltre, come precisa la Cassazione, bisogna preservare l'utilizzo potenziale del muro de quo che gli altri possono esercitare in proporzione alla rispettiva quota sul bene comune "con particolare riguardo al muro perimetrale dell'edificio - proprio in considerazione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, condutture, e altri oggetti analoghi - bisogna ritenere che vada preservato l'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione, di collocarvi gli impianti che possano considerarsi indispensabili ai ni di una reale abitabilità dei rispettivi appartamenti (Cass. Sez. 2, 16/04/2018, n. 9278; Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2014, n. 14245)".

In tema di uso della cosa comune in condominio, la norma di riferimento è senz'altro l'art. 1102 cod. civ. "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Tale limite, però, non deve essere interpretato in senso rigido, cioè ritenendo illegittimo l'uso ogni qual volta gli altri non possano esercitarlo in modo identico e contemporaneo.

Pertanto, come ricorda il Tribunale di Milano, la cosa comune può essere utilizzata in modo più intenso da un singolo senza che perciò tale iniziativa possa essere in contrasto con la legge e, cioè, illegittima.

(Fonte: CondominioWeb)

 
 
 

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