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Non si può impugnare una delibera per un danno di pochi euro

Non si può impugnare una delibera per un danno di pochi euro. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile in qualunque stato e grado del processo. Il giudice deve rigettare la doglianza che sia sostanzialmente inutile. Il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1619 dell’11 maggio 2025 ha stabilito che non si può impugnare una delibera condominiale per un danno economico irrisorio. Nel caso specifico un condomino ha impugnato una delibera per un addebito di spese legali di €94,97, contestando una differenza di circa €30 rispetto a quanto dovuto secondo i suoi millesimi. L'incarico legale riguardava danni causati da una società di consegne a domicilio. Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione per carenza di interesse ad agire, dato l'importo irrisorio della contestazione. Il principio stabilito dalla legge è il seguente: l'interesse ad agire deve presentare tre caratteristiche: attualità, concretezza e personalità dell'interesse, e deve rappresentare un'utilità concreta per chi agisce in giudizio.

 
 
 

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