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Amministrazioni autonome possibili soltanto per edifici separati

La Cassazione ha stabilito che per avere amministrazioni separate, gli edifici devono essere fisicamente distinti, anche se parte dello stesso complesso immobiliare. Non è sufficiente la semplice divisione in scale o la presenza di impianti autonomi. La sentenza 30131/2023 ha chiarito che l'articolo 1132 del Codice civile si applica solo a edifici separati, non a porzioni di uno stesso edificio. Questo principio è stato ribadito in un caso riguardante un condominio con due scale e impianti autonomi, dove la Corte ha negato la possibilità di amministrazioni separate. La decisione sottolinea l'importanza dell'unità strutturale dell'edificio nel determinare l'amministrazione condominiale, escludendo la possibilità di gestioni autonome basate solo su divisioni interne o impianti separati.

 
 
 

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