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Ascensori in condominio: sbalzi termici, clausole vessatorie e ripartizioni spese

L’ascensore è un bene di cui si presume, agli effetti dell’art. 1117, n. 3, c.c., la proprietà comune, almeno in assenza di una diversa previsione contrattuale idonea a superare tale presunzione. Del resto l’installazione di tale impianto – che costituisce innovazione – può avvenire successivamente alla nascita del condominio; in particolare detta installazione può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune. La presenza di questo impianto, di indubbia utilità, può costituire anche fonte di problemi per la collettività condominiale.


Contratto di manutenzione ascensore e clausole vessatorie

Nel nuovo e moderno sistema contrattuale, rafforzato dalla normativa europea, emerge una maggiore attenzione per la giustizia contrattuale, cioè per un contratto che non presenti né uno squilibrio strutturale, né soprattutto uno squilibrio tra prestazioni o di contenuto. Queste considerazioni molto spesso vengono ignorate dalle società di manutenzione degli ascensori condominiali. Del resto, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, deve essere affermata l’applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore (Codice del Consumo, artt. 33-37, D.Lgs. 206/2005) a quelli conclusi con il professionista dall’amministratore del condominio e volti alla manutenzione, alla conservazione ed al godimento di parti e servizi comuni dell’edificio condominiale, atteso che l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta.


In quest’ottica (il principio è applicabile a qualsiasi contratto di manutenzione stipulato dal condominio) si è ritenuta vessatoria, in quanto risulta in violazione dell’articolo 33, lettera i) del cosiddetto Codice del consumo, quella clausola che ha l’effetto di stabilire un termine per comunicare la disdetta, eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto.

(Fonte: Diritto.it)

 
 
 

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