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Il citofono di condominio e la ripartizione delle spese: millesimi o parti uguali?

Alcuni operatori sostengono che le spese inerenti l’impianto citofonico (manutenzione e/o sostituzione) debbano essere ripartite in parti uguali fra i condomini. Non ritengo corretta tale modalità di suddivisione che si pone in contrasto con i principi del diritto condominiale.

La giurisprudenza ha infatti ormai chiarito la generale illegittimità di una delibera la quale, a maggioranza, ripartisca una spesa in parti uguali.

Tale principio discende dall’applicazione degli articoli 1123 e ss. c.c.; la ripartizione “naturale” di una spesa all’interno del condominio è quella rappresentata dal primo comma dell’articolo 1123 c.c., ossia i millesimi di proprietà. Fanno eccezione le modalità illustrate nei commi e negli articoli successivi (1124, 1125, 1126 c.c.).

La suddivisione di una spesa in parti uguali non è per sua natura illegittima, ma deve essere assunta con delibera unanime o discendere da un vincolo di natura contrattuale.

Sono comunque opportune alcune precisazioni.

1 - La delibera e la ripartizione riguarderanno i soli condomini comproprietari dell’impianto. Ad esempio, in un condominio costituito da appartamenti e box, saranno coinvolti i soli appartamenti (presupponendo che tali locali siano quelli collegati all’impianto); ove non vi fosse una tabella di proprietà specifica, si procederà scomputando dalla tabella generale le unità non comproprietarie dell’impianto.

2 - Un singolo appartamento non può sottrarsi alle spese rinunciando all’utilizzo del citofono (art. 1118 c.c.).

3 - La somma deliberata a maggioranza dovrà comprendere le sole opere inerenti le parti necessarie all’uso comune e non, ad esempio, i singoli apparati posti all’interno degli appartamenti. Il preventivo inerente questi ultimi dovrà essere confermato dai singoli proprietari.

4 - La singola delibera con cui si dovessero ripartire i lavori di sistemazione dell’impianto citofonico in parti uguali deve essere impugnata nei termini di cui all’art. 1137 c.c.; in caso contrario, la ripartizione diverrà definitiva.

 
 
 

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