Il procedimento di revoca dell’amministratore non è soggetto a mediazione
- chinegestioni
- 4 gen 2025
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Il Tribunale di Firenze ha stabilito che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio non è soggetto alla mediazione obbligatoria. Questa decisione si basa sull'interpretazione dell'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, che elenca le controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria.
Il giudice ha argomentato che la revoca dell'amministratore non rientra nelle categorie specificate dalla norma, essendo un procedimento di volontaria giurisdizione e non una controversia in senso stretto. Inoltre, ha sottolineato che la mediazione in questo caso sarebbe incompatibile con la natura del procedimento, che richiede una decisione rapida e non negoziabile.
Questa sentenza chiarisce un punto importante nel diritto condominiale, distinguendo tra le controversie che richiedono mediazione e i procedimenti amministrativi che seguono un percorso legale diretto. La decisione potrebbe accelerare i processi di revoca degli amministratori, evitando ritardi dovuti a tentativi di mediazione non necessari.

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