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Il proprietario del lastrico risponde delle riparazioni prodotte dalla sua negligenza

LA DOMANDA: Nel condominio che amministro ci sono dei terrazzi a tasca, di proprietà esclusiva. Un terrazzino, che fa da copertura per gli appartamenti sottostanti determina delle infiltrazioni e deve essere riparato. Ho proposto la ripartizione secondo articolo 1126, è corretto?

LA RISPOSTA: I terrazzi a tasca sono a tutti gli effetti dei lastrici di proprietà o di uso esclusivo, svolgendo la duplice funzione di accessorio di un appartamento e di copertura per le unità immobiliari sottostanti. Sussistono quindi tutti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 1126 Codice civile con lo speciale criterio di riparto in ragione di un terzo della spesa a carico di chi ha l’utilizzo esclusivo, mentre i residui due terzi devono essere distribuiti tra i proprietari ai quali il lastrico serve da copertura, in ragione dei rispettivi millesimi.

È utile ricordare che il proprietario del lastrico risponde delle riparazioni rese necessarie dalla sua negligenza ed è inoltre tenuto alle riparazioni rese necessarie da difetti di progettazione o di esecuzione del lastrico, che abbia illegittimamente tollerato ( Cassazione 6060/1998 e 8669/1990), talché il condominio può ragionevolmente eccepire tali carenze anche nel caso del terrazzino realizzato ad opera del singolo.

 
 
 

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