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Nomina dell'amministratore

La nomina dell'amministratore di condominio è un processo cruciale regolato dall'articolo 1129 del Codice Civile. L'assemblea condominiale deve nominare l'amministratore quando ci sono più di otto condomini. Se non si raggiunge il quorum necessario in prima convocazione, si procede con una seconda convocazione dove è sufficiente un terzo dei millesimi. In caso di ulteriore mancanza di quorum, qualsiasi condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore. Questo intervento del giudice è considerato un provvedimento di volontaria giurisdizione.

L'amministratore nominato dal tribunale ha gli stessi poteri di uno eletto dall'assemblea, ma il suo mandato dura un anno. Durante questo periodo, l'assemblea può comunque nominare un nuovo amministratore. Se l'assemblea non agisce, l'incarico dell'amministratore giudiziario si rinnova automaticamente. Questo meccanismo garantisce la continuità nella gestione del condominio, bilanciando l'autonomia dell'assemblea con la necessità di una amministrazione efficace.

 
 
 

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